| IL PARCO DELL’OFANTO IN BREVE
 Il parco naturale regionale denominato “Fiume Ofanto” viene  istituito nel dicembre 2007 con la Legge Regionale n. 37/07. I Comuni aventi aree ricadenti all’interno dello stesso sono:  Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di  Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia,  Spinazzola e Trinitapoli.
 L’intera area del parco è divisa in due zone: la zona 1, di  rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato prevalente  l’interesse di protezione ambientale, e la zona 2, di interesse  naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all’interesse della  protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di  sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.
 Le finalità In breve: conservare e recuperare gli equilibri ecologici;  ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone  umide e gli ambienti costieri e riparali; …. promuovere interventi tesi a  ricostruire corridoi e reti ecologiche; monitorare l’inquinamento…  assicurare la conservazione della lontra  (lotra) presente sull’Ofanto…; recuperare e salvaguardare le funzionalità  generali del sistema ideologico; mettere in atto interventi tesi a contrastare  il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa,  vietando …. il prelievo in alveo di materiali litoidi; promuovere l’utilizzo  sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e  una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;  promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica  connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale; promuovere un  modello di sviluppo eco-sostenibile…; promuovere e incentivare in agricoltura  l’adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;  tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale,  archeologico, storico-architettonico diffuso;
 incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale…; allestire  infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta; promuovere  attività culturali e per il tempo libero…; promuovere azioni di sensibilizzazione  delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e  gestione del patrimonio naturale e culturale.
 
 Le norme di tutela e salvaguardia del territorio
 Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Fiume Ofanto”  sono vietate le attività:
 a)  aprire  nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria  attività fino alla scadenza dell’autorizzazione;
 b)  prelevare  in alveo materiali litoidi;
 c)  esercitare  l’attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell’ente di gestione,  gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4,  della l. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di  studio;
 d)  alterare  e modificare le condizioni di vita degli animali;
 e)  raccogliere  o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini  scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
 f)  asportare  minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico, fatti salvi i  prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione;
 g)  introdurre  nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 h)  effettuare  opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del  terreno;
 i)   apportare  modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali  da incidere sulle finalità istitutive dell’area protetta;
 j)   transitare  con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private  e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i  mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 k)  costruire  nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività  agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 l)   aprire  discariche;
 m)        mutare la  destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo  svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.
 Stefania Patella (maggio 2008)  << vai all'indice del canale |