| VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA OGGI
 poteri delle guardie volontarie e doveri del cacciatore
 
 A seguito della lettura di alcuni articoli pubblicati su vari
            giornali (specie quelli redatti da alcune associazioni
            venatorie e/o trattanti armi) in merito ai poteri delle guardie venatorie
            volontarie attraverso i quali venivano evidenziate risicate
            competenze e poteri, al fine di divulgare un utile servizio informativo
            agli utenti (e non solo) e per evitare che i cacciatori possano
            incorrere in gravi guai giudiziari, corre l’obbligo di puntualizzare
            correttamente quali siano i poteri operativi in ambito venatorio
            delle guardie volontarie alla luce dell’attuale quadro normativo.1. Le guardie venatorie volontarie regolarmente nominate
            dall’autorità, durante i loro servizi nei territori di competenza
            (provincia) limitatamente all’applicazione delle leggi ed i regolamenti
            nazionali e regionali in ambito venatorio sono Pubblici
            Ufficiali.
 2. Il cacciatore ha l’obbligo di esibire i documenti di rito durante
            i controlli svolti dalle guardie venatorie volontarie, il rifiuto
            determina per il cacciatore il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”-
            art. 337 del codice penale.
 3. Il rifiuto nel declinare le proprie generalità a pubblico ufficiale
            in servizio implica l’applicazione del reato “rifiuto di generalità            a pubblico ufficiale” - art. 651 del codice penale.
 4. Le guardie venatorie volontarie svolgono funzioni di polizia
            amministrativa e, esattamente come tutte le altre forze istituzionali
            preposte alla vigilanza, possono contestare ed elevare
            direttamente tutte le sanzioni amministrative previste dall’art. 31
            della Legge n. 157/92 e dalle leggi e regolamenti regionali. Esse,
            inoltre, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di
            cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
            descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica. Possono
            altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
            formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti
            con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
            polizia giudiziaria. Questo, ed altro, in applicazione dell’art. 13
            della Legge n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”.
 5. Le province (l’ufficio caccia e pesca, non la polizia provinciale)
            coordinano le attività operative delle guardie volontarie
            attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle associazioni
            per la pianificazione posta in essere sia dalla provincia che dalle
            organizzazioni stesse. Questo senza ledere o contrastare le autonomie
            delle stesse (Principio sancito anche dalla legge quadro sul
            volontariato n. 266/91).
 6. Il pubblico ufficiale che rileva un reato perseguibile d’ufficio
            (quelli venatori sono perseguibili d’ufficio) ha l’obbligo di
            sporgere denuncia (entro 48 ore) ad un ufficiale di polizia giudiziaria
            o direttamente alla Procura della Repubblica competente
            per territorio. La guardia volontaria (che durante i serviziè            pubblico ufficiale), DEVE sporgere denuncia nei confronti del
            cacciatore che in sua presenza compie un reato, questo in ottemperanza
            all’articolo n. 331 del Codice di Procedura Penale. Se la
            guardia non adempie compie essa stessa reato. In sostanza, avvia
            comunque l’azione penale. (Di quanto detto vi è ampia e consolidata
            giurisprudenza).
 7. Vi è una sostanziale differenza dello status giuridico tra
            le guardie venatorie volontarie e guardie zoofile volontarie: ad
            entrambe la legge affida il compito di controllo e vigilanza sul
            rispetto della legge n. 157/92 (legge quadro in materia di “protezione
            della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”            e rispettive leggi e regolamenti regionali). Alle prime, nominate
            con le procedure indicate nella citata legge quadro e del TULPS
            (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non sono specificate
            le funzioni di polizia giudiziaria. Alle seconde, nominate
            dalla legge n. 189/2004 (legge in materia di protezione degli animali) che all’art. 6 recita testualmente “La vigilanza sul rispetto
            della presente legge e delle altre norme relative alla protezione
            degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,
            nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
            di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
            penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche
            e zoofile riconosciute”, sono riconosciute le funzioni
            di polizia giudiziaria.
 8. Inoltre, dalla lettura e presa d’atto della recente Sentenza
            della Corte di Cassazione n. 11606/2012, si evince chiaramente
            il seguente principio circa l’applicazione dell’art. 544 bis del codice
            penale “maltrattamento di animali” anche in caso di violazione
            delle leggi sulla caccia. Infatti, secondo la Corte di Cassazione,            “categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori
            o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili
            di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi
            dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa
            alla natura dell’attività che essi svolgono”.
 Come si evince dalle chiarificazioni di cui sopra, i poteri operativi
            delle guardie venatorie volontarie sono a tutt’oggi considerevoli.
 Lo scrivente, nell’auspicare che le varie proposte di legge ancora
            giacenti presso i competenti uffici ministeriali possano trovare
            soluzione ed in considerazione del complesso quadro normativo
            vigente, consiglia alle guardie volontarie di svolgere i propri
            servizi con estrema professionalità e rispetto, evitando di inasprire
            gli eventuali conflitti applicando la legge penale solo nel caso in
            cui il cacciatore abbatta o ferisca animali non cacciabili durante la
            stagione venatoria ed in caso di abbattimento di tutti gli animali al
            di fuori del periodo consentito.
 Nel ritenere che:
 • Le incomprensioni siano il risultato dell’indifferenza, della
            superficialità e della non adeguata conoscenza della materia.
 • Risulta particolarmente grave l’atteggiamento di alcuni “irresponsabili”            presidenti e coordinatori di associazioni i quali hanno
            il compito di scegliere con particolare oculatezza le potenziali
            guardie, di proporne le nomine, di istruirle e controllarne l’operato,
            e che questo, purtroppo, non sempre viene svolto adeguatamente.
 • Alcuni enti pubblici statali (che non hanno competenza in
            materia penale e che non hanno di certo favorito la valorizzazione
            di questa parte di società civile) ed enti locali (specie le province),
            le quali spesso hanno relegato le guardie volontarie ed i loro responsabili
            ad una sorta di sudditanza (quasi da garzone) mostrando
 poca o alcuna considerazione per la categoria nonostante fra
            esse vi siano anche svariate e variegate eccellenze operative.
 • Ciascuno debba fare la propria parte per consentire più efficacemente
            la tutela delle risorse faunistico-ambientali e confidando
            nell’importante ruolo e responsabilità in capo alle istituzioni
            ed alle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste per consentire
            una attività venatoria sostenibile e nel rispetto delle leggi
            dell’uomo e della natura.
  Saluto tutti cordialmente. Giuseppe Cava (dicembre 2013)
 Dirigente del “Nucleo di Vigilanza ittico-faunistica,
 ambientale ed ecologica” di Barletta (Bt)
 Casella Postale n. 520 - 76121 - BARLETTA (Bt)
 nucleodivigilanza.ifae@gmail.com
 www.nucleodivigilanzaifae.it
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