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Canne della Battaglia tra storia e archeologia VI millennio a.C. - 1294 d.C.
La Cittadella di Canne dalla preistoria al medioevo
Guida alla cittadella di Canne della Battaglia
 

Interpretazioni normative del DPP
nella prospettiva di un rilancio di Canne

In data 15 novembre 2016 organi di stampa locale riportarono un mio intervento in cui descrivevo, a grandi linee l’ipotesi di un piano strutturale per Canne fatto in gran parte con finanziamenti privati, attraverso una iniziativa di impresa per il rilancio del sito. Tanto descrivevo al fine di un legittimo eventuale ritorno economico pubblico-privato ove eventuali specializzate società di capitali avessero voluto cimentarsi in poche mirate e strategiche operazioni in bio-edilizia onde incrementare strutture per attrattive eno-gastronomiche e/o ricettive nel contesto ecologico ambientale di Canne.
Sempre nel medesimo intervento riferivo di una mia relazione alla Commissione “Politiche dell’Innovazione” Comune di Barletta prot. del 23/12/2013 presidenza Sciusco in cui, fondamentalmente, ribadivo l’importanza delle norme perequative alla base di qualsiasi operazione pubblico-privata nel contesto del nostro sito archeologico.
Risultato di tutte queste mie dichiarazioni, un’assordante silenzio.
Con la presente, cercherò di esplicitare le basi normative per alcune mie pertinenti osservazioni all’attuale voluminoso documento programmatico preliminare al PUG inerenti il sito di Canne.
Andiamo con ordine ed iniziamo a legare insieme tre rilevanti espressioni che le nostre normative, sia regionali che nazionali, ci offrono sul tema che mi appresto a svolgere, anche a beneficio della nostra politica in generale ed in particolare per il sindaco di Barletta e i due consiglieri regionali Caracciolo e Mennea.

Espressione n. 1
Bollettino ufficiale Regione Puglia n. 7 del 14.01.2011 allegato 2, a pag. 54 la normativa regionale pugliese fa riferimento alla esplicita pratica perequativa e quindi ci indica la norma Perequativa e/o Compensativa di “acquisizione non onerosa di aree e manufatti destinati alle opere pubbliche” (sottolineo “manufatti destinati ad opere pubbliche”).

Espressione n. 2
Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 101 lett. E (Istituti e luoghi della cultura): la descrizione del Parco Archeologico riportata nell’art. 101 ci offre, involontariamente, una fedele raffigurazione del nostro sito di Canne con la seguente descrizione “Il Parco Archeologico (per Canne come da delibera Consiglio Comunale n. 32 dell’11/11/1994 e delibera Consiglio Comunale n. 4 del 10.01.1995) è un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali…” (sottolineo “valori paesaggistici o ambientali”).

Ed infine eccoci alla espressione n. 3
Diritto urbanistico a cura di Aldo Fiale (Edizioni giuridiche SIMONE) XI edizione pag. 72 ecco cosa ci dice: “… nei tempi recenti il metodo perequativo risulta comunque applicato nella pianificazione di numerosi comuni. A titolo esemplificativo appare opportuno ricordare che:
- nel comune di Roma i proprietari delle aree ricomprese nell’ambito extraurbano, a valenza Ecologico-Ambientale (cosa abbiamo noi a Barletta di rilevante valenza Ecologico-Ambientale nel nostro ambito extra urbano?), a fronte di cessione del proprio Diritto Edificatorio ivi localizzato (il riferimento è alle volumetrie di antichi casali, ancorché diroccati) possono ottenere dalla amministrazione comunale, una volumetria di valore immobiliare corrispondente, da reperirsi nel diverso ambito della “città da completare e trasformare, tra aree che già appartengono al comune o che da questo saranno acquisite attraverso i programmi di riqualificazione urbana e quelli di recupero urbano”.
Dopo aver citato anche questo realistico e concreto passaggio di Diritto Urbanistico (che non da adito ad equivoci) andiamo a verificare ciò che Azzurra Pelle, assessore alla Pianificazione del Comune di Barletta, unitamente ai progettisti Fuzio e Cervini, ci dicono a tale riguardo.
Con stile sobrio e molto sfumato ci danno, riguardo i nostri siti storici extra urbani le seguenti dichiarazioni, letteralmente riprese dal DPP (Documento Preliminare Programmatico al PUG) parte schema pag. 26, A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali:
4. “Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici” e ancora, a seguire: “valorizzare l’Edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica”; ed ancora, continuando: “si individuano l’edilizia rurale storica con particolare riguardo alle masserie del medio corso in riva destra (Ofanto) al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza”. Mi permetta assessore Pelle proprio riguardo la conservazione dei citati manufatti, in che maniera si dovrebbero conservare tali siti? Parliamo di mura gravemente diroccate e ruderi con altrettanti monconi e tettoie divelte e vecchi tufi in rovinoso sbriciolamento; esemplare è la Masseria Canne poco distante dalla Cittadella.
Atteso che nel Documento Programmatico si parla di tutto e di più su vari argomenti, perché non si è minimamente accennato alla maniera, tecnicamente ed urbanisticamente, più opportuna per la conservazione dei succitati siti masseriali in rovina? Se il dettato del Documento Programmatico preliminare non sarà ben approfondito ed allineato al Diritto urbanistico riguardo i siti extra-urbani come Canne della Battaglia c’è il pericolo che in futuro si possano realizzare atti speculativi… Gentile assessore Pelle, è troppo chiederle una risposta?

Giuseppe Dargenio
(febbraio 2017)

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