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La sede della Sesta Provincia BAT
IL PROBLEMA DELLA SEDE DELLA SESTA PROVINCIA È NATO CON LA
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ A SEGUITO DI LESIONI STRUTTURALI

Per quanto riguarda la difficile soluzione del problema relativo alla nuova locazione della sede della provincia Barletta Andria Trani, ci troviamo di fronte ai disastri provocati dalla sciagurata iniziativa del caro amico delle genti ofantine Graziano Delrio.
A mio parere vanno affrontate con cautela iniziative che, in nome del risparmio, possono provocare tensioni e inefficienze, soprattutto in quelle Amministrazioni dove le funzioni, i compiti e le attività sono particolari peculiari e specifiche, come ad esempio nel Ministero dell’Interno. Intervenire in modo confuso sui livelli di governo, pensando a tagliare o eliminare attività e servizi pubblici, senza aver chiaro in mente quali di questi è indispensabile siano assicurati ai cittadini, individuando chi e in quale modo debba svolgere queste funzioni, è sbagliato e si configura come una riforma al contrario, una controriforma. Ma come recita un vecchio detto “Il
diavolo fa le pentole ma non i coperchi” ed il coperchio è stato fatto saltare dal Referendum con la vittoria del NO. Come sta già accadendo, si attendono ricorsi ed ennesime bocciature della Consulta.
Perché? Perché nella legge qualche solone ha voluto scrivere “in attesa della riforma” e ora la riforma non esiste più.
La legge Delrio è stata infatti approvata sotto forma di maxi emendamento con la fiducia: un articolo unico con 151 commi uno dietro l’altro. E al comma 51, dopo aver istituito le città metropolitane, si inizia a riformare le normali province sotto quello che può essere considerato un auspicio con forza di legge: “In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”.
Questa attesa si fa ora lunghissima per non dire interminabile mentre i problemi delle province sono urgenti e immediati. Il più impellente, ovvio, quello del finanziamento della macchina Provincia che prevede la copertura delle spese per le sedi degli uffici.
A questo proposito nei giorni scorsi è venuta fuori la criticità in cui è incappata la sede legale della Provincia Barletta Andria Trani la quale, attualmente allocata ad Andria nell’istituto Agrario di proprietà provinciale, è stata dichiarata inagibile a seguito di lesioni strutturali e che l’inizio dei lavori per la sua messa in sicurezza sta subendo un rallentamento a causa di un ricorso pendente dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa.
Visto che l’iter dei lavori pubblici ricalca pedissequamente l’antico detto “Mater semper certa est, pater numquam” e cioè la data dell’inizio del lavori pubblici è (quasi) sempre certa ma la fine, il più delle volte, la conosce solo chi ci guarda da lassù (Scuola D’Azeglio docet!), nasce spontanea la curiosità/necessità di sapere dove sarà allocata anche se provvisoriamente, la sede legale della Provincia.
La domanda non sarebbe sussistita se, nel momento istitutivo della Sesta Provincia pugliese (figlia del disegno di legge 2562 del 6 giugno 2001 firmato dai deputati Sinisi-Rossi), gli spartitori pseudo anticampanilisti avessero rinunciato a quell’aborto chiamato “principio di policentricità amministrativa funzionale” che costringe i residenti della Provincia a un tour turistico tra i dieci comuni per sbrigare una semplice pratica, per optare in favore delle linee guida tracciate, suo discorso di insediamento, dal primo Prefetto della nuova Provincia, sua Eccellenza il dott. Sessa, il quale era stato molto chiaro nell’affermare che il criterio da seguire per la dislocazione degli uffici statali nel nuovo Ente Territoriale, sarebbe stato esclusivamente quello del primario ed unico interesse dei cittadini.
Naturalmente questo pensiero era rafforzato dal parere n. 716 della Prima Sezione del Consiglio di Stato che aveva chiarito“… la regola per cui gli uffici periferici statali di livello provinciale (tra questi sono anche l’Archivio di Stato e l’Ufficio Scolastico presente, per legge, in ogni capoluogo di provincia) debbono avere sede nel Capoluogo (inteso questo dal Consiglio di Stato come sede legale), vale a dire nella stessa Città in cui ha sede la Prefettura.
Dunque la regola non è derogabile se non mediante un’apposita fonte legislativa”.
Ma purtroppo, l’interpretazione di una legge è spesso la sua tomba, tant’è che oggi ci troviamo di fronte all’enorme punto interrogativo del “dove mettiamo la sede della Provincia?” (...)

Michele Grimaldi
(marzo 2017)

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